Manutenzione caldaie: controlli ogni 4 anni. Le nuove regole. Per quanto riguarda la cadenza dei controlli ai fini della sicurezza sono i primi due commi dell'Art 7 a mettere in chiaro quali sono le regole da seguire:
"Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente".
Discorso diverso sull'efficienza energetica dell'impianto, il “controllo fumi” per intenderci. In questo caso dobbiamo fare riferimento all'Art. 8 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici".
In base alla normativa sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini)
Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL
Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:
- Annuali se il combustibile è liquido o solido.
- Biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
- Quadriennale se l'impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).
Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).
Attenzione: ricordiamo che il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR.
Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Al riguardo invitiamo i cittadini a verificare la normativa nella propria Regione di residenza.
QUALCOSA SI RISPARMIA
Questa normativa comporta dunque una rivoluzione per le abitudini e le scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti.
Grazie a questa nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia.
Attenzione dunque ai tecnici “furbetti”. Perché sono ancora molte le omissioni informative o la scorretta informazione da parte degli operatori.
Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni. |