Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).Nasce un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori di condominio
Il Condominio degli edifici è un "sostituto d'imposta", ovvero è chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso (cfr, art. 64, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi").
Quale "sostituto di imposta", il condominio ogni qual volta corrisponda somme e valori a terzi soggetti, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr art. 23 e ss. del DPR 600/1973).
Nei confronti dell'amministratore di condominio, ad esempio, la misura della ritenuta stabilita dalla legge è pari al 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa (art. 28 del testo citato).
Sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa opera invece una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente (Art. 25 ter del testo citato)
Ora, fino a tutto il 2014, il condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle trattenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soggetti (sostituiti) tramite l'utilizzo del Modello 770 e nei confronti dei soli lavoratori dipendenti tramite il CUD. Dal 2015 cambia tutto!
Nasce un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori, accompagnato dalla presentazione del nuovo modello di "Certificazione Unica (CU).
Responsabilità in caso di mancato adempimento. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (DPR 600/1973).
Tuttavia, il soggetto obbligato ad effettuare il pagamento delle ritenute d'acconto e la denuncia al Fisco conseguente, secondo al tempistica convenuta dalla legge, è e rimane formalmente il Condominio, quale sostituto d'imposta.
A nulla rileva la circostanza quindi che l'adempimento viene posto in essere dall'amministratore, quale relativo mandatario (vedi circolare ministeriale 7/E/2007).
Sotto tale aspetto quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere dell'inadempimento degli obblighi fiscali, di cui al nr 5 dell'art. 1130 c.c., ex post; ristorando, se del caso, il condominio delle sanzioni subite a causa della relativa negligenza e imperizia.
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